Due giorni fa è stato reso noto il testo del “Ddl Calabrò”, ovverosia le “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, cioè le DAT. Si tratta di dieci articoli, corredati da una breve presentazione, che costituiscono l’ennesima legge discriminatoria che la maggioranza vorrebbe vedere applicata. Questa volta non hanno discriminato in base alla razza o al censo, ma in base alla religione. “L’Italia rischia di fare un salto indietro di 40 anni” ha dichiarato Umberto Veronesi; “Pochi sanno che il termine (bioetica nda) indica una linea etica per porre dei confini all”intervento sempre più’ esteso della medicina sulla vita dell’uomo, anche dopo la fine naturale. Oggi pare che si passi un colpo di spugna su tutto questo”. L’ex Ministro della Sanità si spinge oltre, arrivando ad accusare il Disegno di Legge di incostituzionalità (non sarebbe una novità, visto il curriculum del centrodestra in merito), perché non ammette la possibilità di rifiutare idratazione e nutrizione artificiale, mentre il testamento biologico nasce proprio per poter scegliere autonomamente se rimanere in vita artificiale irreversibile: “Se la legge passasse, la vita artificiale sarebbe imposta per legge”, mentre “accettare o rifiutare un trattamento è uno dei diritti fondamentali della persona”. Verrebbe quindi violata la libertà di autodeterminazione dei cittadini, costituendo un precedente pericoloso. Secondo Veronesi è poi “assurda” la definizione di accanimento terapeutico, tanto più che il Codice deontologico stabilisce che il medico non possa imporre alcun trattamento al paziente contro la sua volontà.
Qualche dissenso si conta anche tra le stesse fila della maggioranza: Il Deputato Della Vedova, infatti denuncia che “In meno di tre anni si è passati da una posizione di prudente rispetto del principio della libertà terapeutica ad una di totale subordinazione dei pazienti (sia di quelli capaci, che di quelli incapaci) ad un ‘etica di stato’, che vincola e limita, in eguale misura, anche la libertà e la responsabilità dei medici”. Consensi, invece, tra le fila del Pd, che però si è riservato di intervenire sul testo.
Le nuove disposizioni, è bene sottolinearlo, sono il frutto dell’emotività mediatica scatenata dal recente caso di Eluana Englaro, che ancora si trascina, irrisolto, e certamente troveranno il gradimento sia del Ministro Sacconi, che è arrivato alla minaccia di sanzioni pur di non far applicare una sentenza definitiva di un Tribunale, sia il Vaticano.
L’analisi della filosofia che anima il testo mostra come gli appunti mossi da Veronesi e Della Vedova siano fondati. Già nel preambolo si tentano di imbrogliare le carte, richiamandosi prima al principio costituzionale di autodeterminazione del paziente, poi cancellandolo con il concetto di “alleanza terapeutica”. In teoria il medico è e deve essere esclusivamente al servizio del paziente, nel senso più pieno della parola; è questo concetto, tra l’altro, che demolisce la possibilità di obiezione di coscienza da parte di un medico, fortemente voluta, invece, dai cattolici. Se si sceglie la carriera militare, poi non si può recalcitrare quando, con un fucile in mano, al soldato si ordina di ammazzare un’altra persona.
Ecco che, in poche righe, il principio di “alleanza terapeutica” diventa una chiave per ribaltare il diritto di autodeterminazione, il quale si trasforma in una “costrizione tirannica” dove prima era un esercizio di libertà. Esso “deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione e persino alla contraddizione. In caso contrario, esso si trasforma nella ‘presunzione fatale’ di poter determinare il proprio destino una volta per tutte, senza tener conto dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese che la vita sa riservare ogni giorno. Questa concezione di libertà aperta all’empiria, e per questo mai perfetta e assoluta, interpreta un’idea della laicità comune a credenti e non credenti che s’ispirano a principi di autentico liberalismo”. L’unica presunzione, scritta nero su bianco, è quella del legislatore, che intende trasformarsi in arbitro e dell’altrui coscienza, dettando l’unica filosofia concessa (quella liberista? Quella cristiana?). Un atteggiamento che ricalca pedissequamente lo stesso di certa corrente cattolica, la peggiore, nei confronti di chi, cattolico, non è. Soprattutto, non è un cattolico che deve scrivere e decidere a quali principî sceglie di attenersi un non cattolico. E’, questa sì, una violazione gravissima della libertà di pensiero e coscienza individuale.
Anche l’assunto dell’indisponibilità della vita muove da una matrice cattolica che vede nella vita un dono di Dio. Ma non è sempre stato così, e non vale nemmeno agitare velatamente un retroterra di “storia millenaria”, che si rivela come un semplice tentativo di affrescare un sepolcro imbiancato. Nell’antica Roma, infatti, si aveva una concezione differente perfino in materia di suicidio, e amico era colui il quale teneva la daga quando si sceglieva di porre fine alla propria esistenza. Poi è arrivato il cattolicesimo.
Il sillogismo viene chiuso nel modo opposto con il quale è stato aperto: è il medico l’unico che “può assumere in maniera corretta le decisioni più opportune per il paziente, tenendo conto attentamente della sua volontà, alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare e sempre in applicazione del principio della tutela della salute e della vita umana”.
Vengono poi negati definitivamente, in ordine, ogni possibilità di ricorso all’eutanasia e la possibilità di interrompere l’alimentazione e l’idratazione forzata, in ossequio ai dettami della Santa Sede. E’ interessante vedere come siano motivati i due divieti: ci si appella, infatti, all’articolo 9 della Convenzione di Oviedo, il quale dice l’esatto opposto nel caso lo si voglia applicare al campo dell’eutanasia, e lascia libertà di manovra nel secondo caso, anche tenendo conto del successivo Rapporto esplicativo della Convenzione stessa (vedi Punto 62). E’ infatti illogico credere che nella Convenzione sia scritta una cosa, e nel Rapporto esplicativo quella esattamente opposta.
E’ inoltre un errore (voluto) far ricadere il distacco del sondino di alimentazione nel concetto di eutanasia, poiché per definizione non si può parlare di eutanasia in caso di avvenuta morte cerebrale del paziente; è tuttavia possibile, come nel caso di Eluana, che il sondino tenga in vita il corpo in assenza di attività cerebrale.
Il leit motiv di tutto il testo, al quale ci si appella anche in questa occasione, è il fatto che eventuali progressi scientifici sopravvenuti potrebbero indurre il paziente, se fosse in grado di intendere e di volere, a cambiare idea sulle proprie disposizioni. Il punto è che questo problema viene già aggirato, giustamente, con il punto 4 dell’articolo 6, che dichiara le DAT valide per tre anni, e poi rinnovabili. In quel lasso di tempo è dovere del medico aggiornare il paziente su eventuali progressi scientifici. Quindi, al momento del trauma, il paziente è aggiornato, mentre il rischio è quello di tenerlo attaccato ad una macchina in attesa di una cura miracolosa che potrebbe materializzarsi da un momento all’altro, da un lustro all’altro, mai.
Ma, soprattutto, la possibilità che venga scoperta la nuova pietra filosofale durante uno stato comatoso è già presente nella mente di chi effettua la scelta del testamento biologico, e nessuno deve permettersi di giudicare se una persona sceglie di evitare la possibilità di causare disagi e sofferenze, protratti per anni, a chi sta intorno a lui, o quella di evitare di risvegliarsi, dopo un lungo coma, disabile.
Tutto il testo, in sintesi, dice: il testamento biologico è la trascrizione della volontà di una persona di disporre i trattamenti medici a cui si vorrà sottoporre, nell’eventualità fosse incapace di intendere e di volere, ma quando sarà incapace di intendere e di volere non sarà in grado di stabilire a quali trattamenti medici sottoporsi, perciò la decisione finale spetta al medico.
E’ un Ddl che serve per cancellare il testamento biologico, non per regolarlo, e che sposta, come scritto chiaramente nei vari articoli, il potere di disporre del corpo del paziente nelle mani del medico (il fiduciario infatti non ha potere coercitivo sul medico, come specificato nell’articolo 7, comma 4 e 5).
Testo del Ddl Calabrò
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